Art. 2.
(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 9 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

              «9-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle manifestazioni riservate ai veicoli d'epoca e d'interesse storico o collezionistico per le quali sia prevista una velocità media inferiore a 50 km/h»;

          b) all'articolo 47, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:

              «n-bis) veicoli d'epoca;

              n-ter) veicoli di interesse storico o collezionistico»;

          c) all'articolo 60 sono apportate le seguenti modificazioni:

              1) il comma 1 è abrogato;

 

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              2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

              «4. Sono considerati veicoli di interesse storico o collezionistico tutti i veicoli a propulsione meccanica costruiti da più di venticinque anni e il cui interesse storico o collezionistico sia certificato dall'Automotoclub storico italiano (ASI), dai registri storici Alfa Romeo, FIAT e Lancia, in quanto delegati dalle rispettive case costruttrici, nonché, per i soli motoveicoli, dalla Federazione motociclistica italiana (FMI). La certificazione di cui al presente comma viene effettuata sulla base del regolamento emanato dall'ASI, depositato presso il Ministero dei trasporti»;

          d) all'articolo 80, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

              «4-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico la revisione deve essere disposta ogni quattro anni, nel rispetto delle norme in vigore all'epoca della loro costruzione»;

          e) all'articolo 93, dopo il comma 6 è inserito il seguente:

              «6-bis. Per i veicoli di interesse storico o collezionistico l'immatricolazione e la reimmatricolazione sono effettuate dietro presentazione di un titolo, anche autocertificato, di proprietà e di un certificato delle caratteristiche tecniche rilasciato dalla casa costruttrice o da uno degli enti di cui all'articolo 60, comma 4. In caso di reimmatricolazione di veicoli già iscritti e cancellati d'ufficio o su richiesta dell'ultimo proprietario iscritto, ad esclusione di quelli che risultano demoliti ai sensi della normativa vigente in materia di contributi statali alla rottamazione, al richiedente sono rilasciati targhe e libretto conformi a quelli della prima immatricolazione».